Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato il parere con il quale concorda con il rifiuto espresso da parte di un’amministrazione comunale alla richiesta di accesso civico generalizzato volta a sapere se nei confronti di taluni soggetti si è proceduto alla riscossione coattiva delle somme non versate per il tributo Tari, in quanto dati in grado di rivelare informazioni sulla regolarità/capacità contributiva dei soggetti controinteressati.
Per completezza, il Garante ricorda, però, che resta in ogni caso ferma la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l’accesso civico possano essere resi ostensibili, laddove il soggetto istante, riformulando eventualmente l’istanza ai sensi della diversa disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990), motivi nella richiesta l’esistenza di un interesse “qualificato” e l’amministrazione ritenga sussistere, alla luce di quanto riportato dal soggetto istante, «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» che possa per altro verso consentire l’ostensione delle informazioni richieste.

