È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, il D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 , di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che introduce un nuovo ordinamento per la tutela del dipendente che segnala illeciti, il cosiddetto “whistleblower”.
Il decreto entrerà in vigore il 15 luglio 2023 e si applicherà a tutti i datori di lavori del settore pubblico e privato.
Il provvedimento abroga l’articolo 54-bis del decreto 165/2001 e introduce nuove importanti prescrizioni riguardo al trattamento dei dati personali.
In particolare, è previsto che competa al Responsabile della prevenzione della corruzione la gestione del “canale di segnalazione interna”, di cui l’ente deve dotarsi. Il decreto prevede che tale canale possa essere condiviso con altre amministrazioni pubbliche o affidato a un soggetto esterno mediante la stipula di un accordo di “contitolarità”, ai sensi dell’art. 26 del GDPR. Ove il servizio sia affidato all’esterno è necessario fare ricorso alla prescrizione contenuta nell’articolo 28 del GDPR che riguarda l’individuazione del Responsabile del trattamento.
In ogni caso, il processo per la gestione del sistema di segnalazione deve essere “mappato” allo scopo di individuarne le fasi, le modalità di acquisizione, gestione e conservazione dei dati e soggetti designati al trattamento.
È inoltre prescritto che, sia il soggetto segnalante, sia il soggetto coinvolto, siano informati sulle modalità si trattamento dei dati, nel rispetto della previsione dell’articolo 13 del GDPR.
L’Anac potrà attivare un canale di segnalazione esterna che garantisca la riservatezza dell’identità della persona segnalante anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
L’Anac potrà applicare sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 a 50.000 euro nei casi in cui vengano commesse ritorsioni o quando viene accertato che una segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza, oppure da 10.000 a 50.000 euro nel caso in cui Anac accerti che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni, e inoltre sono previste sanzioni da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.
Si allega il D.Lgs. 24/2023.