Il D.Lgs. n. 24/2023 interviene sull’intera disciplina dei canali di segnalazione e intensifica le tutele riconosciute ai segnalanti; amplia la platea dei destinatari degli obblighi, declinando ulteriori condotte potenzialmente illecite meritevoli di segnalazione e delinea i profili sanzionatori delle violazioni e dei comportamenti, anche ritorsivi. I canali che il datore di lavoro o ente è tenuto a mettere a disposizione dei potenziali segnalatori (whistleblowers) devono garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità whistleblower, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione.
Per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, i soggetti pubblici e privati dovranno attivare canali di segnalazione gestiti da personale dedicato e appositamente formato, eventualmente anche a soggetto esterno autonomo.
Con la delibera n. 311 del 12 luglio 2023, l’ANAC ha adottato un documento contenente le “linee guida” in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
Dal 17 dicembre 2023 tutti i soggetti del settore pubblico (PA), come si evince dall’allegata delibera ANAC 311/2023, dovranno rendere operative le modalità di segnalazioni. L’obbligo si sostanzia nell’adozione di una piattaforma di segnalazione sicura, che tuteli la riservatezza dell’identità e i dati personali dei denuncianti. Le imprese dovranno gestire le segnalazioni tramite software che utilizzano sistemi crittografici, adeguati a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e del contenuto della segnalazione. Il trattamento dei dati personali e la documentazione relativa alle segnalazioni dovranno essere gestiti rispettando le regole e i principi contenuti nel GDPR. La gestione delle comunicazioni di ritorsioni, nel settore pubblico e nel settore privato, compete ad ANAC che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell’Ispettorato della funzione pubblica e dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
I canali di segnalazione utilizzabili in astratto sono tre: il canale interno, il canale esterno e la divulgazione pubblica.
Suggerisco di utilizzare il canale di segnalazione esterna (vedi allegato 3 delibera 311/2023) che è quello dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
Le sanzioni
Sono previste sanzioni da 10.000 a 50.000 euro, al verificarsi delle seguenti ipotesi:
– mancata istituzione dei canali di segnalazione;
– mancata adozione delle procedure per effettuare e gestire le segnalazioni;
– adozione di procedure non conformi a quelle fissate dal D.Lgs. n. 24/2023;
– mancato svolgimento dell’attività di verifica e dell’analisi delle segnalazioni ricevute;
– comportamenti ritorsivi;
– ostacoli alla segnalazione o tentativi di ostacolarla;
– violazione dell’obbligo di riservatezza circa l’identità del segnalante.
E’ prevista anche una sanzione da 500 a 2.500 euro che ANAC può applicare al segnalante, nei cui confronti venga accertata anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave.