LA Corte dei Conti della Puglia ha espresso l’allegato parere, richiesto dal Comune di Porto Cesareo sulla possibilità di utilizzo di personale della amministrazione statale o enti pubblici economici ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la cui attuale formulazione prevede che “I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”.
La Corte dei Conti esprime il suo parere contrario all’utilizzo del personale proveniente da una amministrazione statale e da ente pubblico economico.