Alla luce della normativa vigente e dei pareri del Garante per la protezione dei dati personali, l’accesso civico all’elenco nominativo dei partecipanti a una procedura di incarico ai sensi dell’articolo 110 del TUEL è soggetto a specifici limiti volti a tutelare la protezione dei dati personali.
Il Garante ha più volte affermato che l’accesso civico ai dati personali dei partecipanti a procedure selettive deve essere valutato con attenzione per evitare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà dei soggetti interessati.
Nel parere del 22 febbraio 2024, il Garante ha sottolineato che la conoscenza della partecipazione a una selezione pubblica e la volontà di cambiare lavoro possono determinare conseguenze sul piano relazionale e professionale dei controinteressati, soprattutto se non selezionati. Pertanto, l’ostensione dell’elenco dei partecipanti non selezionati può arrecare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali.
Analogamente, nel parere del 18 aprile 2018, il Garante ha evidenziato che l’accesso civico alle domande di partecipazione a una selezione, contenenti dati personali, può comportare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati.
Nel parere del 17 settembre 2020, il Garante ha ribadito che l’accesso civico ai curricula dei partecipanti non selezionati a una procedura per incarichi pubblici può determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà dei soggetti interessati.
Nel parere del 26 febbraio 2020, il Garante ha affermato che l’accesso civico ai nominativi di tutti i partecipanti a selezioni pubbliche, anche se non vincitori, può arrecare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali.
Nel parere del 10 giugno 2021, il Garante ha confermato che l’accesso civico ai dati personali dei partecipanti a un concorso pubblico, quali nome, cognome, indirizzo e posta elettronica, deve essere negato per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali.
La giurisprudenza ha confermato l’orientamento del Garante. Ad esempio, il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 20611/2016 , ha ordinato l’oscuramento dei dati personali di un candidato non selezionato, evidenziando che la diffusione di tali dati era non necessaria e, quindi, illegittima.
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra esposto, l’accesso civico all’elenco nominativo dei partecipanti a una procedura di incarico ai sensi dell’articolo 110 del TUEL non è consentito, in quanto l’ostensione di tali dati può arrecare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali dei soggetti interessati.
L’amministrazione può fornire informazioni aggregate o anonime, ma non può divulgare i nominativi dei partecipanti non selezionati, in conformità con il principio di minimizzazione dei dati previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) CIT. 7.
Pertanto, l’istanza di accesso civico deve essere rigettata per evitare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà dei soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 33/2013.